In merito alle richieste di sanatoria, relative agli immobile del complesso di Largo San Giorgio, l'Amministrazione comunale precisa quanto segue: con nota del 16.04.2014 prot. 22237 del 17.04.2014 è stato comunicato, alla Fondazione Varrone - Cassa di Risparmio di Rieti, il Preavviso di Diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90; la predetta nota è stata notificata all'interessato in data 22.04.2014.
Il Comune di Rieti ritiene la richiesta non accoglibile per il seguente motivo: richiesta di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/01 per l’avvenuta realizzazione di interventi in difformità dal titolo edilizio in zona omogenea “A” centro storico, sottozona “A2” ai sensi del vigente PRG.
L’intervento è stato realizzato con Permesso di costruire n. 1566 del 04/08/11 autorizzando la ristrutturazione edilizia dei manufatti che consistevano nella fusione delle due unità immobiliari residenziali esistenti e la trasformazione da garage a magazzino/cantina del locale al piano terra.
Inizio dei lavori del 11/08/11, successivamente in data 04/09/12 è stata asseverata la SCIA S290/2012 per intervento in corso di esecuzione consistente in “opere non strutturali di restauro e risanamento conservativo e cambio di destinazione d’uso” con il contestuale pagamento della sanzione di euro 1.000,00 ai sensi dell’ art. 37 del DPR 380/01.
L’intervento in corso di realizzazione, autorizzato con permesso di costruire sulla base della normativa del PRG antecedente all’approvazione della Variante generale con DGR 347/2012 ha pertanto subito una modifica in corso d’opera, comportante il cambio della destinazione d’uso da residenziale a uffici privati non rientrante nel disposto del DPR 380/01, art. 22, comma 2, che consente le varianti al Permesso di costruire con DIA (ora SCIA) purché non vi sia la modifica della destinazione d’uso. Inoltre una variante al permesso di costruire che implica una variazione degli standard previsti dal D.M. 1444/68, rientra nelle “variazioni essenziali” come definite dalla L.R. 15/08, art. 17, comma 1, lettera a) in quanto il dimensionamento degli standard di aree pubbliche è soggetto a variazione in caso di modifiche d’uso da residenziale a servizi privati.
Conseguentemente le modifiche al cantiere in corso di realizzazione non potevano essere verificate esclusivamente in relazione alla normativa del previgente PRG ormai superato ma ancora vincolante l’intervento in corso di realizzazione in forza dell’art. 15, comma 4 del DPR 380/01. Esse andavano verificate sulla base della nuova normativa vigente dall’estate 2012. Tale normativa, per gli edifici di categoria A2 non ammette la ristrutturazione edilizia in assenza di piano attuativo, ai sensi dell’articolo 23, comma 9 del PRG vigente.
Il precedente PRG, vigente sino all’agosto 2012, e sulla base del quale è stato rilasciato il permesso di costruire, all’art. 27 riporta “è vietata ogni trasformazione di destinazione d’uso fino all’approvazione dello strumento urbanistico attuativo”, tale limitazione va letta in combinato con l’articolo 9, comma 2 del DPR 380/01”Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del Comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo”.
In sintesi, con la normativa del PRG precedente era ammissibile la modifica della destinazione d’uso per porzioni di edificio non superiori al 25% dell’intero immobile. Questa possibilità, ancorché ammissibile al momento del rilascio del permesso di costruire del 2011, poteva essere utilizzata con variante in corso d’opera, qualificabile come essenziale ai sensi dell’art. 17 della L.R. 15/08, sino alla data di approvazione della variante generale al PRG. Dal momento dell’approvazione della variante generale al PRG, una variante essenziale doveva essere valutata, nel complesso dell’intervento, sulla base della conformità al nuovo strumento urbanistico.
Successivamente è stata presentata la comunicazione di fine lavori in data 30/01/13 e successiva richiesta di agibilità in data 04/02/13, formatasi per silenzio/assenso.
La presente richiesta di sanatoria, non tenendo conto della precedente SCIA a sanatoria presentata comprensiva del pagamento della sanzione per opere in corso di esecuzione, è relativa alla avvenuta modifica della destinazione d’uso in difformità al Permesso di costruire n. 1566 del 04/08/11 comportanti la variazione da residenza a uffici privati.
Tale modifica deve essere conforme alla normativa vigente alla data di esecuzione delle opere, presumibilmente il settembre 2012 ed alla data di presentazione della richiesta di sanatoria, gennaio 2014.
Relativamente alla conformità alla data del settembre 2012, restano immutate le considerazioni suesposte relativamente alla ammissibilità della SCIA a sanatoria presentata in tale data, conseguentemente la richiesta di sanatoria mancherebbe comunque della doppia conformità alla normativa, richiesta dall’articolo 36 del DPR 380/01.
Inoltre, la presente richiesta non può essere esaminata in quanto la modifica richiesta a sanatoria corrisponde con quanto asseverato nella precedente SCIA a sanatoria del settembre 2012 (S290/2012), presentata come variazione in corso d’opera a permesso di costruire vigente che non è stata annullata da parte del Comune, ancorché in contrasto con l’art. 22, comma 2 del DPR 380/01 e dal combinato della L.R. 15/08, art. 17 che comportava la verifica della conformità dell’intervento complessivo con le nuove norma di PRG vigenti.
Sarà invece necessaria la valutazione sulla esistenza di ragioni di interesse pubblico che possano determinare l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela della SCIA S290/2012 formatasi in contrasto con la normativa edilizia ed urbanistica e successiva comunicazione di fine lavori e certificazione di agibilità."
Quanto sopra è riferito all'edificio che ospita la palestra di inglese, mentre le altre due istanze, ex Chiesa e Biblioteca, sono attualmente all'esame della Commissione Tecnica Interna.
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