Nota chiarimenti Ufficio Urbanistica procedimento Largo San Giorgio

In relazione alle dichiarazioni dell’ex Consigliere comunale Maurizio Vassallo, pubblicate su Il Messaggero, l’Ufficio Urbanistica, nonostante le stesse siano poco chiare e confuse e facciano riferimento a procedure molto diverse tra loro, compresa quella che riguarda la vicenda di Largo San Giorgio, precisa quanto segue:
1) l’accertamento di conformità in sanatoria è normato dall’articolo 36 del testo unico per l’edilizia ed ha come elemento fondamentale che i cittadini “possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”. La norma è di chiara lettura anche per i cittadini che non sono in possesso di un diploma o di una laurea che abiliti alle professioni con competenze nell’edilizia ed è stata così definita proprio per impedire che amministrazioni conniventi con i cittadini che non rispettano le regole, potessero modificare la normativa edilizia ed urbanistica successivamente ai presunti abusi, consentendo così di sanare le opere abusive;
2) le tre richieste di sanatoria per i presunti interventi in contrasto con la normativa edilizia di Largo San Giorgio sono stati presentati nel gennaio 2014 e le opere realizzate negli anni 2008-2012;
3) la delibera di Consiglio Comunale del 8 aprile 2014 è stata redatta in ottemperanza al disposto del Testo unico per l’edilizia che all’articolo 23, comma 4 obbliga i comuni entro la scadenza del 30 giugno 2014 ad individuare “le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma” dimostrando che il Comune di Rieti, senza oneri e senza richiedere costose consulenze esterne, è in grado di adeguare la propria strumentazione ai nuovi obblighi di legge nei tempi dovuti;
4) due delle tre richieste di sanatoria relative a Largo San Giorgio sono state già esaminate dalla Commissione tecnica interna (anche l’istituzione di questa Commissione non ha comportato alcun onere per l’Amministrazione ed ha redatto centinaia di pareri tecnici condivisi da tutta la struttura con notevole riduzione del contenzioso tra l’Amministrazione ed i cittadini) ed i pareri sono pubblicati sul sito del Comune di Rieti
http://www.comune.rieti.it/verbale-comm-tecn/14/05/commissione-tecnica-d...
http://www.comune.rieti.it/verbale-comm-tecn/14/06/commissione-tecnica-d...
e la terza sanatoria sarà conclusa nei prossimi giorni;
5) nel parere del 15 aprile per la richiesta di sanatoria della così detta “palestra di inglese” è riportato in conclusione del parere “La presente richiesta di sanatoria, non tenendo conto della precedente SCIA a sanatoria presentata (il 04/09/12) comprensiva del pagamento della sanzione per opere in corso di esecuzione, è relativa alla avvenuta modifica della destinazione d’uso in difformità al Permesso di costruire n. 1566 del 04/08/11 comportanti la variazione da residenza a uffici privati.
Tale modifica deve essere conforme alla normativa vigente alla data di esecuzione delle opere, presumibilmente il settembre 2012 ed alla data di presentazione della richiesta di sanatoria, gennaio 2014.
Relativamente alla conformità alla data del settembre 2012, restano immutate le considerazioni suesposte relativamente alla ammissibilità della SCIA a sanatoria presentata in tale data, conseguentemente la richiesta di sanatoria mancherebbe comunque della doppia conformità alla normativa, richiesta dall’articolo 36 del DPR 380/01.
Inoltre, la presente richiesta non può essere esaminata in quanto la modifica richiesta a sanatoria corrisponde con quanto asseverato nella precedente SCIA a sanatoria del settembre 2012, presentata come variazione in corso d’opera a permesso di costruire vigente che non è stata annullata da parte del Comune, ancorché in contrasto con l’art. 22, comma 2 del DPR 380/01 e dal combinato della L.R. 15/08, art. 17 che comportava la verifica della conformità dell’intervento complessivo con le nuove norma di PRG vigenti.
Sarà invece necessaria la valutazione sulla esistenza di ragioni di interesse pubblico che possano determinare l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela della SCIA S290/2012 formatasi in contrasto con la normativa edilizia ed urbanistica e successiva comunicazione di fine lavori e certificazione di agibilità”. Ovvero, non solo la Commissione rileva l’impossibilità di concedere la sanatoria ma anticipa che sottoporrà a successiva valutazione il precedente titolo edilizio a sanatoria formatosi nel settembre 2012;
6) nel parere del 4 giugno per la richiesta di sanatoria della Chiesa di San Giorgio è riportato in conclusione del parere “Con la attuale richiesta di sanatoria si propone di ricondurre la destinazione d’uso dell’intero immobile ad ufficio/sala polifunzionale, mantenendo l’unica unità immobiliare derivante dalla ristrutturazione edilizia e mantenendo una destinazione d’uso difforme rispetto a quelle preesistenti alla data del 2008. Ne deriva per le ragioni già indicate precedentemente che anche un intervento di ristrutturazione edilizia estesa a più edifici comportante la destinazione d’uso proposta (art. 13 delle NTA del PRG vigente al 2008) di “uffici privati” di cui alla categoria d) o ancorché definibile nella categoria m) “servizi privati”, risulterebbe in contrasto con il combinato delle norme di PRG allora vigenti con l’articolo 9 del DPR 380/01.
Conseguentemente si propone il parere contrario alla richiesta di sanatoria per gli interventi non rientranti all’interno della categoria del restauro e risanamento conservativo, comportanti la modifica della destinazione d’uso derivante dalla realizzazione della DIA 16520/2008 formatasi per silenzio assenso in quanto in contrasto con quanto ammesso ai sensi dell’articolo 9 del DPR 380/01 in deroga alle NTA del PRG allora vigente, art. 27.
Prima della comunicazione di preavviso di diniego richiedere un elaborato grafico con eventuale relazione illustrativa che evidenzi le porzioni dell’edificio soggette ad intervento di restauro e quelle oggetto di ristrutturazione edilizia.
Sarà inoltre necessaria la valutazione sulla esistenza di ragioni di interesse pubblico che possano determinare l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela della DIA 16520/2008 formatasi in assenza del prescritto strumento urbanistico attuativo e conseguentemente in contrasto con la normativa edilizia ed urbanistica allora vigente nonché la verifica della conformità delle opere realizzate alla normativa ed alle procedure per i progetti in zone sismiche”. Ovvero, non solo la Commissione rileva l’impossibilità di concedere la sanatoria (salvo che per le opere rientranti nel restauro quali quelle approvate dalla Soprintendenza ai beni monumentali) ma anticipa che sottoporrà a successiva valutazione il precedente titolo edilizio a sanatoria formatosi nel settembre 2008;
7) la Delibera approvata in Consiglio Comunale al punto 7, proprio per evitare il ripetersi di interventi come quelli eseguiti ancorché con regolari titoli edilizi in Largo San Giorgio dal 2008 al 2012, comportanti una completa trasformazione urbanistica della piazza senza il passaggio del Piano di recupero, ha inserito anche in caso di semplice restauro degli edifici, l’obbligo della preventiva verifica sulla compatibilità delle trasformazioni previste con l’esistenza delle urbanizzazioni al fine di obbligare anche l’investitore privato alla contestuale sistemazione dell’area pubblica e coinvolgere gli altri cittadini presenti nella zona di trasformazione, così come auspicato dalla normativa urbanistica. Come indicato al punto 1 e nel rispetto della legge vigente, a tutela dei cittadini che hanno già eseguito le opere e presentato la richiesta di legittimazione, le normative approvate successivamente all’avvenuta presentazione delle richieste di sanatoria non possono interferire con le normative da rispettare per ottenere il rilascio o il diniego della sanatoria edilizia e conseguentemente non interferiscono a favore o contro le richieste di sanatoria presentate per gli interventi in Largo San Giorgio dalla Fondazione Varrone.

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