Ai sensi della L.R. 17/95, art.20 comma 6, il tesserino venatorio deve essere restituito al Comune, tramite il quale è stato rilasciato, entro e non oltre il 31 marzo 2019. La mancata o tardiva riconsegna del tesserino venatorio comporta l’applicazione della sanzione di cui alla L.R. 17/95 da parte della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura. Dato che il 31 marzo quest’anno cade di domenica, il termine per la restituzione del tesserino è prorogato al 1 aprile 2019. Il tesserino va riconsegnato presso gli uffici delle Attività produttive del Comune di Rieti, in Piazza vittorio Emanuele II, nei giorni di martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e il martedì dalle 15.30 alle 17. Il 1 aprile l’ufficio rimarrà a disposizione per la restituzione dalle 9 alle 13.