Numero dei presentatori: ATTENZIONE: l'art. 6 del D.L. 41 del 4 maggio 2022 (G.U. n. 103 del 4/05/2022) ha stabilito che per le elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo. Conseguentemente, fermi i limiti massimi già indicati, il numero minimo di sottoscrizioni necessarie viene così rideterminato: non meno di 67 elettori.
CURRICULUM E CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
In relazione all'obbligo di pubblicare sui siti di partiti, movimenti e liste il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale dei candidati ammessi (art. 1 commi 14 e 15 della legge 3/2019), si rende disponibile un modello di curriculum (in ALLEGATO) che si consiglia di utilizzare, per semplificare le operazioni di pubblicazione e successiva trasmissione al Comune, che a sua volta dovrà pubblicare quanto inviato dai partiti/movimenti/liste.
Si ricorda con l'occasione ai partiti/movimenti/liste di fornire l'informativa e raccogliere il consenso dei candidati alla pubblicazione dei dati sui rispettivi siti internet, con formula del seguente tenore: "Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 6 (Liceità del trattamento), dell'art. 9 (Trattamento di categorie particolari di dati personali) e dell'art. 10 (Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati), il sottoscritto candidato è a conoscenza ed acconsente che il proprio curriculum vitae, nonché il certificato del casellario giudiziale siano pubblicati sul sito web del partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet del Comune di Rieti, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. Luogo, data, firma del candidato".
Il modulo del consenso va conservato a cura del partito/movimento/lista che raccoglie i dati per un periodo congruo ai fini di successivi controlli o contestazioni (almeno i sei mesi successivi alle elezioni), da rendere noto al candidato assieme alle altre informazioni contenute nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016.