PRATICA 16968/2012 (PdC)
La commissione sospende il progetto in quanto l’edificazione sarebbe in contrasto con la norma di PRG che destina l’area a viabilità e parcheggi nelle quali è ammessa esclusivamente la realizzazione di stazioni di servizio per la distribuzione carburanti. Si ravvisa inoltre che l’edificio proposto non rispetta le distanze dai confini con l’adiacente proprietà privata. Resta da verificare la Delibera di Consiglio Regionale 139/03 richiamata nella Relazione allegata alla DGC 157/07 che prevede la realizzazione di uno stallo destinato a strutture alimentari nell’area mercatale di Vazia definendolo “box” per mercato quotidiano.
PRATICA 10522/2013 (PdC)
La commissione esprime parere favorevole alla variante in corso d’opera
PRATICA 10887/2010 (PdC)
La commissione esprime parere favorevole a condizione che lo spazio intercapedine, ancorchè coperto da terrazzo rinverdito, resti aperto in quanto non è ammissibile l’aumento di volume e che i locali posti a livello seminterrato della porzione di cui alla sezione B-B restino di categoria S di cui all’articolo 41 del Regolamento Edilizio Comunale sulla base del combinato del suindicato art. 41 con gli artt. 42 e 47.
PRATICA 17006/2012 (PdC)
La commissione conferma il parere contrario espresso con la comunicazione di preavviso di diniego del 08/04/13 in quanto l’intervento proposto è inquadrabile nella categoria della ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 del DPR 380/01. SI prevede infatti la demolizione dei solai esistenti e la ricostruzione a quote differenti nonché la realizzazione di una nuova unità immobiliare residenziale in luogo dei vani al piano terra con attuale destinazione non residenziale demolendo il vano scala di collegamento con il livello superiore esistente, ampliando una finestra e rialzando il solaio preesistente.
Ai sensi dell’art. 23 delle NTA del PRG vigente, gli interventi eccedenti il restauro e risanamento conservativo sono ammessi solo in presenza di strumento attuativo
PRATICA 15878/2013 (PdC)
La commissione esprime parere favorevole alla fusione della unità immobiliare con destinazione ufficio alla unità residenziale esistente, comportante un ampliamento dell’unità residenziale per superficie maggiore del 30% di quella esistente e pertanto occorre che sia rispettata la condizione stabilita dalla L.R. 27/09 e s.m.i., art. 3-ter di riservare una quota della superficie ad edilizia sociale che nel caso in oggetto, non essendo la trasformazione finalizzata alla realizzazione di parti autonomamente utilizzabili comporterà la destinazione di edilizia sociale all’intera unità immobiliare in oggetto.
La commissione concorda con il RdP in relazione alle altre condizioni rilevate.
PRATICA 2949/2013 (PdC)
La commissione esprime parere contrario in quanto la trasformazione proposta contrasta con l’articolo 47 del Regolamento Edilizio vigente che non ammette locali di categoria A1 mentre ammette a condizione locali di categoria A2.
PRATICA _____/_____ (PdC)
La commissione, in relazione alla richiesta di parziale cambio d’uso di edificio artigianale realizzato con PdC n. 41/03 e successiva variante 455/06, con fine lavori del 22/06/07 e certificazione di agibilità riferito a domanda del 08/11/07 ritiene:
che il cambio d’uso all’interno delle attività di impresa senza aumento di superficie coperta non necessita di titolo abilitativo in quanto rientra nella definizione di “attività edilizia libera” normata dall’art. 6 del DPR 380/01;
che la norma di PRG vigente ammette nelle aree con destinazione D2 la destinazione di “esercizio commerciale al dettaglio” purchè di particolari tipologie merceologiche che richiedano ampi spazi di vendita (art. 37 delle NTA);
che il terreno oggetto del permesso di costruire richiamato è stato alienato dal Comune di Rieti, dopo preventivo esproprio ai sensi della L. 865/71, sulla base del Regolamento per la cessione in proprietà delle aree comprese nel piano per insediamenti artigianali approvato con DCC 8/99 che all’art. 13 prevede che il contratto di compravendita si risolverà in caso di destinazione dei locali difforme dalle attività artigianali e che il conseguente contratto di compravendita, stipulato in data 21/06/01 (antecedente al rilascio del titolo edilizio) prevede all’art. 9 che “si farà luogo alla risoluzione del presente atto qualora la ditta individuale Paolessi Luigi incorra nelle violazioni degli artt. 12, 12 bis e 13 del Regolamento” nonché all’art. 12, richiamando l’art. 14 del Regolamento è normato il caso di alienazione o locazione dell’immobile successivamente al trascorso di 10 anni dal certificato di agibilità, attraverso l’obbligo di pagare al Consorzio una somma corrispondente alla rivalutazione dell’importo versato per il costo dell’area per il periodo trascorso dalla cessione effettuata dal Comune.
PRATICA 15067/2013 (PdC)
La commissione esprime parere favorevole alla variante per il completamento dei lavori
La commissione
Arch. Maurizio Silvetti
Arch. Luciano Vagni
Arch. Emanuele Grillo
Geom. Rodolfo Cateno Colombo