PRATICA .../2014 (parere preliminare)
La Commissione, esaminato il progetto presentato dalla Provincia di Rieti relativo agli interventi per la ristrutturazione e l’ampliamento degli impianti sciistici nel comprensorio del Monte Terminillo, relativamente alla porzione all’interno del Comune di Rieti, in relazione alla proposta progettuale da sottoporre alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, esprime il seguente parere:
Relativamente alla titolarità delle aree di intervento, la valutazione è rimandata all’esito della perizia tecnica sulla presenza di usi civici, in corso di redazione da parte di tecnico incaricato;
Seggiovia Togo
Stazione di partenza localizzata in zona urbanistica B3 di completamento, regolato dall’articolo 27 delle NTA del PRG vigente così come modificato dalla DGR 347/2012.
La norma deve essere letta in combinato con la Legge Regionale 24/98 che all’articolo 8 dispone la protezione delle aree poste alla quota superiore a metri 1.200 sul livello del mare:
“1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera d), del D.P.R. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica.
2. Nei territori di cui al comma 1 sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:
a) alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;
b) alla forestazione, al rimboschimento e a tutte le attività connesse alla manutenzione del bosco, ivi compresa la difesa preventiva dal fuoco;
c) alla conoscenza e ad un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative;
d) allo sviluppo di attività sportive compatibili con l'aspetto esteriore dei luoghi;
e) all'attuazione di piani economici a contenuto agro-silvo-pastorale;
f) alla realizzazione di tracciati viari compatibili con i contesti paesistici, quando ne sia accertata l'assoluta necessità, nonché di rifugi di modesta entità destinati all'accoglienza e all'assistenza di coloro che praticano la montagna, da realizzare esclusivamente su aree pubbliche e su iniziativa dei comuni o degli enti gestori delle aree naturali protette;
g) alla difesa del territorio nazionale, alla tutela delle popolazioni interessate nonché alle telecomunicazioni in conformità alle previsioni di specifici piani previsti dalla normativa vigente.
3. Gli interventi di cui al comma 2, che non rivestano carattere di urgenza e/o temporaneità per emergenze finalizzate alla protezione civile, debbono essere preceduti da un SIP di cui agli articoli 29 e 30.
3.3 Qualora lo sviluppo delle attività sportive di cui al comma 2, lettera d), comporti la necessità di razionalizzare o integrare bacini sciistici intercomunali si fa ricorso ai programmi di intervento previsti dall’articolo 31 bis, anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 10, comma 8 e dalle disposizioni contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR adottato ai sensi dell’articolo 23 comma 2, fermo restando il rimboschimento compensativo con specie autoctone. In tali casi il programma di intervento deve essere proposto dagli enti locali interessati dal bacino sciistico. Tale deroga è autorizzata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale che acquisisce all’uopo l’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali; il Consiglio regionale approva la proposta della Giunta regionale entro centoventi giorni dal ricevimento della stessa.”
In relazione alla compatibilità edilizia del proposto rifugio si rileva che dagli elaborati grafici consegnati non è possibile verificare la dimensione del lotto di intervento e conseguentemente il rispetto degli indici edificatori, delle distanze dai confini, della sistemazione delle aree pertinenziali del lotto. Risulta però non verificata la distanza dell’edificio dalla sede stradale di PRG. Risulta inoltre da dimostrare che l’altezza dei cavi della seggiovia non interferisca con il transito sulla strada di PRG dei mezzi anche di cantiere necessari agli interventi ed alle manutenzioni degli impianti tecnologici del bacino sciistico posti nel comprensorio servito dalla strada.
La realizzazione dell’edificio rifugio dovrà anche essere verificata in relazione alla presenza di urbanizzazioni (sistema fognario, acquedotto, illuminazione pubblica, modalità di raccolta rifiuti).
L’altezza interna del rifugio individuata nella sezione B-B (ancorchè indicata come sezione A-A nella planimetria) non sembra rispettare l’altezza minima prescritta dal Regolamento Edilizio Comunale, art. 42 per i locali di categoria A2 che non può essere inferiore a metri 3,50.
Appare inoltre non compatibile con il Regolamento Edilizio la destinazione dei locali “direzione” e “servizi” posti al piano seminterrato, ai sensi dell’articolo 47 che consente i locali di categoria A2 a condizione che l’altezza netta interna non sia inferiore a metri 4,00 e la quota del soffitto sia minimo metri 2,70 più alta della quota dei marciapiede o del terreno circostante a sistemazione avvenuta.
Non è possibile esprimersi in relazione alle quote esterne, sia del marciapiede, che della sede stradale nonché alle conseguenti misure delle altezze e ingombri esterni in quanto negli elaborati tecnici non vi sono elementi sufficienti.
Tenuto conto delle criticità evidenziate, sia dimostrato in sede di Studio di impatto ambientale, redatto ai sensi del D.Lgs. 152/06, articolo 22 e Allegato VII e successivamente valutato dall’Autorità competente, che la soluzione indicata per la realizzazione del Rifugio annesso alla stazione di partenza della seggiovia Togo sia la più idonea comparata con la realizzazione di sola struttura di partenza senza edificio polifunzionale annesso o della localizzazione della partenza sul lato opposto della valletta in maniera da non interferire con la viabilità di PRG.
Seggiovia Colle di Mezzo
Tenuto conto della mancanza di piste di discesa riservate alla pratica dello snow-board ed alla conseguente necessità di prevedere tracciati ad essi dedicati (snow-park) che non interferiscano con le piste per lo sci, motivo che potrebbe rendere interessante la realizzazione del nuovo tracciato di risalita che altrimenti sembrerebbe un doppione dell’esistente seggiovia Carbonaie, sia verificato in sede di Studio di impatto ambientale, redatto ai sensi del D.Lgs. 152/06, articolo 22 e Allegato VII e successivamente valutato dall’Autorità competente, che la soluzione indicata per la realizzazione della seggiovia Colle di Mezzo sia la più idonea comparata con la soluzione alternativa zero, come richiesto dall’Allegato VII al D.Lgs. 152/06, articolo 2.
Area slittini di Campoforogna
si esprime parere contrario in quanto la localizzazione prevista è su area destinata a parcheggio pubblico dal PRG vigente.
Relativamente alla verifica della compatibilità alla pianificazione territoriale, tenuto conto che le proposte sono relative alla ricostruzione di impianti precedentemente esistenti sulla montagna con la sola differenza di sostituire le precedenti sciovie dismesse con seggiovie con maggiore portata oraria, sia verificato in sede di Studio di impatto ambientale, redatto ai sensi del D.Lgs. 152/06, articolo 22 e Allegato VII e successivamente valutato dall’Autorità competente, che la proposta progettuale complessiva evidenzi le modalità di accessibilità alla montagna con autovetture, Bus di linea e Bus turistici con particolare attenzione alle giornate con picchi di utenza, comparando l’accesso prioritario al comprensorio sciistico dal piazzale Zamboni con l’accesso attraverso la Funivia sul Piazzale Pian de Valli, tenendo conto della possibilità di assorbimento del traffico di autovetture dal previsto parcheggio multipiano nel territorio del limitrofo comune di Micigliano nel Piazzale della Malga ed anche della possibilità di prevedere un parcheggio di scambio con Bus dedicato da localizzare nel fondovalle.
La commissione
Arch. Maurizio Silvetti
Arch. Luciano Vagni (Ass.)
Arch. Emanuele Grillo
Geom. Rodolfo Cateno Colombo
Arch. Francesca Acchioni