Commissione tecnica del 14 MAGGIO 2014

PRATICA 16616/2014 (PdC)
richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di edificio in variante ubicativa per esigenze abitative dell’imprenditore agricolo in zona di PRG E1, in area esterna al vincolo paesaggistico ma ricadente nella fascia A del Pai.
L’intervento rientra tra le attività produttive, ai sensi della Legge 133/2008, art. 38 e del Regolamento approvato con DPR 160/2010, soggetto alle procedure semplificate ivi contenute.
Ha ottenuto parere favorevole dall’Ardis ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lettera n) nel rispetto delle prescrizioni già fissate con il precedente parere di ammissibilità idraulica che richiedeva una dichiarazione liberatoria dell’Amministrazione Comunale attestante la compatibilità del rischio con il Piano di Protezione Civile Comunale.
La Commissione, verificando che la realizzazione di manufatti finalizzati alla conduzione delle aziende agricole, purchè realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell’attuale livello di rischio, sia compatibile con la normativa di salvaguardia del PAI, ritiene che la condizione indicata nel parere dell’Ardis del 22/03/10, richiamata e confermata nel successivo parere favorevole a condizione del 13/03/14, in merito alla sicurezza idraulica ed al livello di rischio debba essere espresso dall’autorità idraulica senza ulteriori pareri che non possono avere valore di nulla-osta liberatori ma avrebbero potuto completare ed implementare l’attività istruttoria da parte dell’autorità stessa. Ulteriore condizione è rappresentata dalla necessità di approntare opportune segnalazioni stabili che indichino lo stato di pericolo a cui l’area è soggetta ad esondazione del fiume Velino e di redigere un Piano di evacuazione che pianifichi le operazioni di sgombero in tempo utile delle persone e dei cavalli e che il piano di evacuazione dovrà essere correlato ad uno stato di allarme dipendente dai livelli di piena raggiunti dal fiume Velino nel tratto urbano; in relazione a quest’ultima condizione, si rileva che non appare chiaro quale amministrazione dovrebbe validare sia il Piano che i dispositivi di allerta previsti nel parere né è definito chi debba verificare nel tempo l’efficacia di tali congegni.
Conseguentemente si ritiene utile la sospensione della pratica e che il Responsabile del procedimento convochi una Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 7, comma 3 del DPR 160/2010 con la partecipazione dell’Autorità idraulica competente e dell’Ufficio di Protezione civile comunale finalizzata all’ottenimento del parere ai sensi dell’art. 28 delle NTA del PAI, privo di ulteriori nulla osta liberatori.

La commissione
Arch. Maurizio Silvetti
Arch. Luciano Vagni
Arch. Emanuele Grillo
Geom. Rodolfo Cateno Colombo (Ass.)
Arch. Francesca Acchioni