PRATICA 34192/2014 (PARERE PREVENTIVO)
Edificio ricadente in zona A sottozona A3 nel quale è ammesso il restauro, intervento di manutenzione straordinaria. Parere favorevole a condizione:
-che siano abbattute le barriere architettoniche e che almeno un bagno abbia le dimensione minime che lo rendano accessibile per i disabili;
-che sia ottenuto il parere favorevole della ASL.
PRATICA 17099/2014 (P.d.C.)
Progetto di demolizione e ricostruzione di un fabbricato di civile abitazione.
Nel vigente P.R.G. il lotto di terreno su cui si intende edificare è classificato come “Zona B3 Completamento e Recupero” in area di consolidata urbanizzazione, con un indice Ut = 0.40 mq/mq - Altezza massima non potrà superare quella media degli edifici circostanti con un max di mt. 25,00. L’area non è soggetta al vincolo paesaggistico ed idrogeologico, mentre ricade in parte nel vincolo ferroviario.
Attualmente esistono un fabbricato ad uso residenziale e un annesso ormai fatiscenti e in stato di abbandono detti fabbricati sono dichiarati ante 1967.
Allo stato attuale l’immobile abitativo, avente una struttura portante in muratura ordinaria, non utilizzato, è composto al piano terra da una cucina, una dispensa, una cantina e un vano scala che serve per raggiungere il sovrastante piano primo dove si trovano un disimpegno, una camera e un servizio igienico, il tutto avente una superficie lorda di mq. 106,19 ed un volume di mc. 317,17.
L’immobile pertinenziale ad uso magazzino - deposito ha una struttura mista in lamiera e muratura, composto da due piccoli locali al piano terra avente una superficie lorda di mq. 19,06 ed un volume di mc. 41,37.
Le opere previste consistono nella demolizione dei due manufatti sopra descritti e nella ricostruzione di un solo fabbricato ad uso residenziale leggermente delocalizzato rispetto all’esistente in modo da rispettare le distanze dalla strada comunale, dai confini con altra proprietà, dalla linea di P.R.G. che delimita la Zona B3 dalla Zona Agricola e dalla linea ferroviaria.
Avrà uno sviluppo fuori terra su due piani, è previsto anche un locale cantina al piano seminterrato al quale si accederà da una scala interna.
Il nuovo fabbricato avrà una superficie lorda di mq. 169,65 ed una volumetria di mc. 522,01 le aree esterne saranno destinate a verde privato con recinzione del lotto e due cancelli, uno pedonale largo mt. 1,00 completo di copertura e uno carrabile a due ante apribile a comando elettrico largo mt. 3,00 arretrato all’interno della proprietà.
Il tecnico dichiara che il lotto di proprietà del committente ha una superficie mq. 740,00 ca ha una destinazione urbanistica edificabile B3 e dimostra che con una superficie del lotto di mq. 740,00 x 0.40 mq/mq è possibile realizzare mq. 296,00 di abitazione maggiori di mq. 169,65 previsti nel presente progetto inoltre verifica che il porticato realizzabile è mq. 169,65 x 25% = mq. 42,41 > di mq. 15,87 previsto nel progetto, verifica la superficie da destinare a parcheggio.
Produce la documentazione di cui alla Legge 13/89 e s.m.i. ed attua gli accorgimenti con le disposizioni impartite dalla L.R. n. 6 del 27/05/2008, in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia.
La Commissione esprime parere favorevole a condizione che:
-le eventuali opere pertinenziali da realizzare nella parte di lotto inclusa nel vincolo ferroviario siano autorizzate dalla competente autorità;
-il calcolo del volume ricomprenda la porzione di edificio posta al piano sottotetto con la sola esclusione della parte compresa all’interno delle falde del tetto nel rispetto della Circolare Ministero Lavori Pubblici n. 1501 del 14/04/69, punto 3, comma b che precisa “ai fini del calcolo dei volumi deve essere considerato tutto ciò che fuoriesce dal terreno con la sola eccezione dei volumi tecnici e della Circolare regionale 6249 del 16/11/72 che cita testualmente la Circolare Ministeriale ed aggiunge lo scomputo dal volume dei sottotetti, intendendo per tali i volumi entro le falde del tetto, aventi altezza massima utile interna non superiore a 2,20 metri lineari e purché i locali in essi contenuti non siano utilizzabili per residenze, uffici e attività produttive;
-che, al fine del calcolo degli oneri di concessione i volumi di progetto dovranno essere computati come nuova edificazione in quanto l’edificio ha perso i requisiti di alloggio residenziale da tempo non definito.
PRATICA 16954/2012 (P.d.C. in sanatoria)
Richiesta di sanatoria del 27/02/12 per la rimessa in pristino di fabbricato ampliato in assenza di titolo in zona agricola F1 al momento della realizzazione delle opere ed al momento della richiesta di sanatoria, conseguentemente si applicano le norme del precedente PRG nel rispetto dell’articolo 36 del DPR 380/01.
Il procedimento della sanatoria si era concluso con un’ordinanza di demolizione emessa in data 06/07/12 in quanto si è “considerato che tale richiesta concretizza la sostanziale rimessa in pristino della situazione riferita allo stato licenziato con la concessione a sanatoria n. 1601/98” e “ritenuto pertanto di dover disporre la demolizione delle opere abusive”. Con successiva nota del 31/08/12 la proprietà richiama la nota ricevuta dalla Regione Lazio, Genio Civile del 06/08/12 avente ad oggetto “Notizie di reato per violazioni edilizie in zona sismica” nella quale, in relazione alla descrizione delle opere di ampliamento abusivamente realizzate, il Genio Civile dispone che il proprietario presenti apposita documentazione progettuale di sanatoria con la quale venga dimostrata la rispondenza delle opere realizzate alle norme sismiche o l’adeguamento delle stesse in caso di non conformità. Conseguentemente chiedeva il riesame della pratica di sanatoria.
Con nota del 13/09/12 l’Ufficio edilizia comunicava l’accoglimento della domanda di permesso a costruire per la rimessa in pristino e la sanatoria del portico.
La proposta progettuale individuata come sanatoria consiste nella realtà nella demolizione del piano sopraelevato in assenza di titolo con la successiva ricostruzione della copertura a capanna e nella richiesta di sanatoria del portico di mq 22 circa.
Con il precedente PRG, art. 35 delle NTA, non era ammissibile l’ampliamento di edificio residenziale in zona agricola F1 in assenza della superficie minima del lotto di mq 50.000. Non risulta altresì ammissibile la deroga per l’ampliamento di edificio residenziale esistente, sino al raggiungimento della superficie di mq 112, ammissibile ai sensi dell’articolo 36, comma 2, “fino a cinque anni dall’entrata in vigore delle norme”. La realizzazione del portico di superficie non superiore al 25% della superficie lorda esistente è ammessa ai sensi della Circolare regionale del 03/12/99 al punto 3.8. La superficie di mq 22 circa realizzata rientra nella superficie massima ammessa in relazione alla superficie legittima di mq 137,67 legittimi.
La L.R. 38/99 vigente sino alla modifica realizzata con la L.R. 8/2003 non permetteva l’adeguamento igienico-sanitario del 10% per gli edifici esistenti con destinazione residenziale.
Conseguentemente si conferma il parere contrario alla richiesta di sanatoria per la sopraelevazione del piano primo, all’aumento di superficie e di volume realizzato al piano terra mentre si esprime il parere favorevole alla realizzazione del portico.
Conseguentemente alla comunicazione di preavviso di diniego ed alla conclusione del procedimento occorre notificare nuovo provvedimento di demolizione per le porzioni demolibili e quantificare la sanzione per la mancata demolizione delle parti che pregiudicherebbero la statica delle porzioni legittime dell’edificio.
PRATICA 9620/2012 (P.d.C.)
Richiesta di Permesso di costruire per intervento di trasformazione di edificio esistente, sito in zona A, sottozona “A1” del PRG vigente, sottoposto al vincolo per i beni monumentali. Il progetto ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. 42/04 in data 28/10/13 ed una precedente comunicazione di accoglimento del 13/12/12 a condizione.
La Commissione ritiene che occorra integrare la documentazione ricevuta:
Asseverazione redatta ai sensi del DPR 380/01, art. 20, comma 1, che l’intervento rientra nella definizione di restauro e risanamento conservativo, con adeguata Relazione storica dell’immobile;
siano individuate le cucine/angoli cottura degli alloggi composti dai vani 14-18 e 19-21 dimostrando il rispetto del Regolamento edilizio comunale in relazione ai rapporti aeroilluminanti ed alla presenza di disimpegni fronti stanti i wc, nonché il rispetto delle normative riguardanti aerazione dei locali e canne fumarie dei vani dove è prevista la cottura o l’inserimento di impianti di riscaldamento;
documentazione fotografica dello stato dei luoghi attuale;
planimetria del piano secondo ancorchè limitato alle porzioni condominiali e planimetria della copertura nello stato attuale e di progetto;
nelle planimetria di tutti i livelli siano indicate le quote di pavimento e sia consegnata anche una sezione trasversale.
L’intervento, ammissibile se rientrante nel restauro e risanamento conservativo, potrà essere realizzato con SCIA.
Il cambio d’uso da residenziale a commerciale dei vani n. 2 e 3 nonché il frazionamento con la creazione di numero 2 nuove unità immobiliari sono soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione.
PRATICA 255/2013 (P.d.C.)
richiesta di installazione di cisterna interrata per il GPL in ampliamento delle funzioni dell’area di rifornimento carburanti esistente.
Zona urbanistica “F3” parco territoriale.
Area inclusa nella Fascia “A” del PAI approvato nel 2006 per il quale ha ottenuto il parere favorevole ARDIS del 26/08/13.
Precedenti edilizi: istanza del 17/02/2000 per installazione di distributore di carburanti self-service post pagamento e annesso servizio market, assentito per silenzio/assenso. Successivamente è stata presentata nel 2001 una variante con parere favorevole condizionato “che i serbatoi vengano realizzati entro la fascia di metri 30”. Parere comunicato in data 20/10/02 con richiesta di integrazioni. Non risultano ulteriori titoli edilizi.
Con la presente proposta, si evince che lo stato dei luoghi non corrisponde con i precedenti edilizi e con la condizione prescritta nel 2002 in quanto è presente una cisterna interrata al di fuori della fascia di rispetto stradale di metri 30, definita dal D.M. 1404/68 nonché la presenza di una fascia di parcheggi privati sempre al di fuori della fascia.
Il nuovo serbatoio interrato per il GPL viene posizionato al di fuori della fascia di rispetto stradale e conseguentemente non è conforme con la normativa del PRG vigente che nella zona “F3” consente esclusivamente gli interventi ammissibili in zona agricola “E2” dove non sono previste trasformazioni che non siano finalizzate all’attività agricola.
Si propone parere contrario e successivamente l’avvio del procedimento per presunte violazioni edilizie per l’avvenuta realizzazione della cisterna esistente al di fuori della fascia di rispetto stradale, in contrasto con la norma di PRG e con la condizione espressa nel 2002.
La commissione
Arch. Maurizio Silvetti
Arch. Luciano Vagni
Arch. Emanuele Grillo
Geom. Rodolfo Cateno Colombo
Arch. Francesca Acchioni (Ass.)