Formazione del Corpo Elettorale

Formazione del corpo elettorale

Hanno diritto  ad essere iscritti nelle liste elettorali tutti i cittadini italiani uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età (art. 48 Costituzione).

Hanno diritto inoltre, ad essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte, previa richiesta anche i cittadini dell'Unione Europea che non hanno la cittadinanza Italiana, purché siano registrati nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune di Rieti (votano solo per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e per il Parlamento Europeo).

L'iscrizione nelle liste elettorali avviene d'ufficio al compimento della maggiore età, purché il cittadino Italiano risulti iscritto nell'Anagrafe della popolazione stabile del Comune,  o nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), e che non sussistano cause di incapacità elettorale.

L'Ufficio elettorale prima di concretizzare l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini di cui sopra procede nell'acquisizione dei seguenti documenti:

  • estratto dell'atto di nascita, reperibile nel Comune di nascita, o della sua trascrizione nell'ipotesi in cui il cittadino sia nato all'estero;
  • certificato del Casellario giudiziale penale attestante l'insussistenza di procedimenti penali in corso;
  • certificato di cittadinanza e residenza.

Gli aggiornamenti delle liste elettorali avvengono d'Ufficio, mediante revisioni semestrali e dinamiche:

  • con la semestrale si procede alla iscrizione dei cittadini che hanno raggiunto la maggiore età e al depennamento dalle liste elettorali,  di coloro che sono stati cancellati per irreperibilità Anagrafica;
  • con la dinamica si procede consecutivamente alla cancellazione degli elettori, deceduti, che hanno perso la capacità elettorale (condanna penale) o la cittadinanza, che sono emigrati in altro Comune, e alla iscrizione degli elettori che provengono da altro Comune, che hanno acquistato la cittadinanza Italiana, che hanno riacquistato la capacità elettorale (fine condanna), che sono ricomparsi da irreperibilità anagrafica.

 Il corpo elettorale si divide in attivo e passivo, l'attivo ha il diritto e facoltà di esprimere tramite il voto la propria scelta politica, mentre l'elettorato passivo ha la possibilità di ricoprire anche cariche elettive.

La perdita delle capacità elettorale, ovvero la cancellazione dalle liste elettorali, avviene:

  • per una condanna passata in giudicato, la cui pena accessoria ha come effetto l'interdizione dai PP.UU. temporanea o perpetua;
  • per la perdita della cittadinanza Italiana, ipotesi in cui l'elettore vivendo all'estero ha acquisito la cittadinanza di un altro Stato;
  • per irreperibilità anagrafica, quando l'elettore non è rintracciabile all'indirizzo ove dimora abitualmente.

Quando acquisto il diritto al voto?

Ai sensi del D.P.R. 223/67, T.U. dell'elettorato attivo, il diritto di voto si acquista al compimento del 18° anno di età se non sussistono impedimenti. L'acquisizione del diritto di voto può avvenire anche il giorno stesso delle votazioni. All'acquisizione del diritto, l'elettore viene iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza, identificato con un numero di lista generale ed assegnato ad una sezione elettorale: e' qui che eserciterà il diritto di voto. La sezione è legata all'indirizzo di residenza e quindi può variare con il variare della residenza stessa. Con la prima iscrizione nelle liste elettorali del Comune ad ogni elettore viene consegnata la "tessera elettorale".

Che cosa è la tessera elettorale ?

Con la Legge n. 120/99 è stata istituita la tessera elettorale in sostituzione del vecchio certificato elettorale: è un documento personale che deve essere custodito con cura perché è utilizzabile per 18 consultazioni e deve essere presentato al momento della votazione, insieme ad un documento valido di identità, al seggio dove l'elettore risulta iscritto. A conferma dell'avvenuto esercizio del diritto di voto, il Presidente del Seggio appone nello spazio predisposto all'interno della tessera stessa, il timbro della sezione.

Cosa devo fare se la smarrisco?

Basta presentarsi con un documento di riconoscimento all'Ufficio Elettorale e compilare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dove si afferma sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di averla smarrita. L'Ufficio provvede immediatamente, ove possibile, al rilascio del duplicato.

Cosa devo fare se si deteriora?

Basta riconsegnarla all'Ufficio Elettorale che provvede alla sostituzione.

Cosa devo fare se cambio indirizzo?

Sarà l'Ufficio Elettorale ad inviare al nuovo indirizzo un'apposita cedolina autoadesiva da attaccare sulla tessera, che indicherà l'ubicazione e il numero della nuova sezione elettorale.
Se invece si emigra in un altro Comune, sarà quel Comune a rilasciare una nuova tessera elettorale, previa riconsegna della vecchia.

Vorrei fare lo scrutatore di seggio elettorale: cosa devo fare?

L'Ufficio Elettorale tiene ed aggiorna l'albo degli scrutatori, o meglio "l'Albo delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio elettorale". A tal fine nel mese di ottobre viene affisso nei luoghi pubblici un manifesto di invito a presentare domanda di iscrizione. La domanda va presentata entro il mese di novembre all'Ufficio Elettorale o all'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) personalmente, previa esibizione di un documento di riconoscimento, firmando alla presenza dell'impiegato addetto oppure inviata per posta o fax debitamente firmata e corredata di fotocopia di documento di riconoscimento. Il modulo di domanda è disponibile presso lo stesso ufficio oppure può essere scaricato da questa pagina.

Quali sono i requisiti per l'iscrizione nell'albo degli scrutatori di seggio elettorale?

  • aver compiuto 18 anni di età;
  • essere elettori del Comune;
  • avere assolto agli obblighi scolastici;
  • non essere dipendente dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
  • non essere in servizio nelle Forze Armate;
  • non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto;
  • non essere Segretario Comunale, né dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio presso l'Ufficio Elettorale Comunale.

Coloro che hanno fatto domanda e sono in possesso dei requisiti verranno iscritti nell'Albo approvato a sua volta dalla Commissione Elettorale Comunale.

La cancellazione dall'Albo avviene su domanda motivata dell'interessato o d'ufficio a seguito di perdita dei requisiti o per non giustificata presentazione al seggio a nomina avvenuta.

Vorrei fare il presidente di seggio elettorale: cosa devo fare?

L'Ufficio Elettorale aggiorna l'albo dei presidenti di seggio, o meglio "l'Albo delle persone idonee all'Ufficio di presidente di seggio elettorale". A tal fine nel mese di ottobre l'interessato deve presentare domanda di iscrizione all'Ufficio Elettorale, personalmente, previa esibizione di un documento di riconoscimento, firmando alla presenza dell'impiegato addetto, oppure inviarla per posta o fax debitamente firmata e corredata di fotocopia di documento di riconoscimento. Il modulo di domanda è disponibile presso lo stesso ufficio oppure può essere scaricato da questa pagina.

Quali sono i requisiti per l'iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio elettorale?

  • aver compiuto 18 anni di età;
  • essere elettori del Comune;
  • avere conseguito il diploma di Scuola Media Superiore;
  • non aver compiuto il settantesimo anno di età alla data delle elezioni;
  • non essere dipendente dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
  • non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto;
  • non essere Segretario Comunale, né dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio presso l'Ufficio Elettorale Comunale.

Coloro che hanno fatto domanda e sono in possesso dei requisiti vengono iscritti in un elenco propositivo inviato alla Corte di Appello, la quale approva l'inserimento. Al momento delle votazioni, è ancora la Corte di Appello che provvede alla nomina dei Presidenti, nomina che il Tribunale provvede a notificare all'interessato. La stessa Corte di Appello provvede anche alle cancellazioni su domanda dell'interessato che deve essere inviata entro il 31 dicembre di ogni anno, su segnalazione dell'Ufficio Elettorale o d'ufficio.