PRATICA S 315/2013 (Sanatoria)
Richiesta di riesame di comunicazione di esito per sanatoria per intervento eseguito in assenza di titolo edilizio. La commissione, rileva che la precedente valutazione di inquadrare gli interventi come ristrutturazione edilizia ai sensi del DPR 380/01, art. 10, comma 1, lettera c), essendo riferita alla modifica dell’inclinazione della falda della tettoia, al fine di adeguarla alla pendenza della restante porzione principale della copertura, tenuto conto che la porzione oggetto della modifica non è riconducibile ad un volume, che è diminuita da m. 2,75 a m. 2,50 l’altezza urbanistica della tettoia alla linea di gronda, restando invariata l’altezza massima, nonché in assenza di una definizione di “sagoma” da parte della normativa regionale e dei regolamenti comunali, possa essere invece inquadrata all’interno degli interventi di restauro e risanamento conservativo definiti dal DPR 380/01, art. 3, comma 1, lettera c). Conseguentemente si conferma la verifica proposta dall’istruttore che rileva la doppia conformità delle opere eseguite alla normativa vigente al momento della esecuzione delle opere ed al momento della presentazione della domanda di sanatoria. La sanzione deve essere calcolata in applicazione della L.R. 15/08, art. 22, comma 2, lettera c) anche per la variazione di sagoma della tettoia, che viene calcolata, nella misura minima di euro mille, in assenza di provvedimento comunale di modulazione della sanzione.
PRATICA 16968/2012 (PdC)
La Commissione esaminate le memorie pervenute in seguito alla comunicazione dei motivi ostativi, tenuto conto che:
in data 20/12/12 è stato comunicato da parte del Comune l’accoglimento della domanda di permesso di costruire sulla base del parere espresso dal Responsabile del procedimento in data 26/11/12;
in data 27/12/12 con Determina n. 140/2012 è stata rilasciata l’Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/04;
ai sensi della normativa allora vigente, il DPR 380/01, articolo 20, commi 6 e 9, il termine per la conclusione del procedimento ed in assenza di esso la formazione di silenzio/assenso, decorreva trascorsi 30 giorni dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
in data 24/05/13 perveniva l’attestazione di deposito per autorizzazione all’inizio dei lavori ai sensi del DPR 380/01, artt. 93 e 94 del 07/02/12;
ritiene che trascorsi 30 giorni dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica si sia formato il titolo edilizio per silenzio/assenso ai sensi dell’art. 20 del DPR 380/01.
Conseguentemente i motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire, comunicati con prot. 32610 in data 18/07/13 “in quanto l’edificazione è in contrasto con l’art. 7, comma 7 del PRG vigente che dispone la distanza minima dai confini per i fabbricati dal limite di zona urbanistica e dal limite della proprietà in metri 5,00. Sono ammesse distanze inferiori nel caso di strumento attuativo con previsioni plani volumetriche, inoltre è ammessa la costruzione in aderenza dal confine esclusivamente se preesiste parete o porzione di parete in aderenza e senza finestre o in base a progetto unitario per i fabbricati da realizzare in aderenza” devono essere annullati ed esaminati al fine di verificare se vi è l’interesse pubblico all’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del titolo edilizio formatosi ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/90. Si suggerisce al Responsabile del procedimento di riesaminare altresì la necessità di sottoporre al pagamento del contributo di costruzione il titolo edilizio formatosi nel caso di eventuale conferma dello stesso.
La commissione
Arch. Maurizio Silvetti
Arch. Luciano Vagni
Arch. Emanuele Grillo
Geom. Rodolfo Cateno Colombo
Arch. Francesca Acchioni