PRATICA 2826/2012 (PdC)
intervento di nuova edificazione a completamento di lotto industriale nella zona del Consorzio industriale. È prevista la realizzazione di un edificio con attività di commercio all’ingrosso suddivisa in tre unità immobiliari oltre a n. 2 alloggi residenziali per il custode, per complessivi mc 6.820,42. Il lotto di riferimento deriva da un frazionamento di precedente lotto con capannone industriale, per il quale era stato approvato con Provvedimento presidenziale del Consorzio di Sviluppo industriale un progetto di ampliamento di opificio industriale, successivamente oggetto di rinuncia da parte della proprietà.
La commissione, con precedente parere del 15/01/14, tenuto conto che sul progetto non risulta formatosi il silenzio/assenso ai sensi del DPR 380/01, art. 20 ha sospeso il parere in attesa dell’approfondimento di istruttoria che verifichi il precedente titolo edilizio al fine di determinare se il calcolo della nuova superficie edificabile sia relativo anche alla porzione dell’edificio esistente precedentemente frazionato.
Con il supplemento di istruttoria si è verificato che il Consorzio Industriale ha accordato la possibilità alla proprietà di avvalersi del vincolo notarile che grava sul terreno adiacente al fine di raggiungere la superficie minima prevista dal Piano Regolatore Consortile per l’edificazione in zona industriale.
Conseguentemente si esprime parere favorevole al rilascio del Permesso di costruire.
PRATICA 16012/2013 (PdC)
Richiesta di sanatoria per intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento di volume di complessivi mc 13,10 in area agricola E1 sottoposta al vincolo PAI in quanto Fascia A. L’intervento ha ottenuto in data 08/08/13 parere favorevole dall’ARDIS a condizione che “il locale fabbricato deve formare oggetto di specifico atto unilaterale nel quale sia tassativamente dichiarato che i locali sono potenzialmente suscettibili di sommersione in caso di eventi straordinari interessanti il fiume Velino. L’atto dovrà essere richiamato nella concessione comunale e facente parte integrante di essa. Il rispetto di questa condizione è da considerarsi vincolante per la validità della presente autorizzazione e va esplicitata in un apposito atto notorio pubblico.” Nello specifico il progetto che ha ottenuto il parere ARDIS, coincide volumetricamente e relativamente all’area di sedime con lo stato dei luoghi della presente sanatoria mentre differisce la destinazione d’uso poiché il progetto presentato all’ARDIS contiene già l’eventuale futura trasformazione in volume commerciale dei locali attualmente annessi agricoli dei quali si chiede la sanatoria per aumento di volume. Si ritiene pertanto che il parere tecnico dell’ARDIS, finalizzato al rispetto della normativa di tutela dal rischio idraulico contenga l’ammissibilità dello stato attuale del quale si richiede la sanatoria.
Edificio principale oggetto di condono del 2008 ai sensi L. R. 12/2004 e L. 326/2003 con destinazione commerciale.
Successivamente alla domanda di condono del 2004 l’edificio era stato oggetto di lavori in assenza di titolo per i quali risulta verbale della vigilanza in data 03/03/06 per la realizzazione di manufatto con struttura in cemento armato tamponato con blocchi di laterizio in adiacenza a fabbricato preesistente. “L’ampliamento costituito da corpo di fabbrica ad ELLE ha dimensioni planimetriche perimetrali di m. 5,00 x 14,90 x 5,80 x 8,65 e altezza interna metri 3,00”.
Per tali opere in assenza di titolo è stata presentata richiesta di sanatoria in data 10/03/08 e rilasciato il permesso di costruire in sanatoria n. 1259 del 19/11/09 comprendente anche il completamento di annesso agricolo a servizio del fondo. Gli elaborati grafici contengono l’evidenziazione della porzione di edificio non ammessa a sanatoria oggetto di demolizione che coincide con l’ampliamento oggetto della presente sanatoria. Il motivo della non ammissibilità dell’ampliamento era la mancanza di distanza dai confini di proprietà in contrasto con l’articolo 35 delle NTA del PRG allora vigente che prescrive 10 metri dal confine di proprietà mentre l’edificio ampliato era a metri 4,10.
Ne deriva, ai sensi dell’articolo 36, comma 1 del DPR 380/01 che anche la presente richiesta di sanatoria non può essere accolta in quanto priva del requisito della doppia conformità, ovvero, ancorché allo stato attuale, per la sopravvenuta acquisizione dei terreni adiacenti e con la conseguente conformità alla normativa vigente, permane la difformità delle opere eseguite anteriormente al 2006 alla normativa allora vigente.
Si ritiene pertanto che la domanda non possa essere accolta.
La commissione
Arch. Maurizio Silvetti
Arch. Luciano Vagni
Arch. Emanuele Grillo
Geom. Rodolfo Cateno Colombo
Arch. Francesca Acchioni (Ass.)