PRATICA ...../...... (PdC)
Variante a Permesso di costruire presentata con SCIA ai sensi dell’art. 22, comma 2 del DPR 380/01 in combinato con la L. 241/90, art. 19 relativa ad intervento di nuova edificazione per la realizzazione di n. 3 edifici residenziali. Il progetto rilasciato nel 2012 è stato oggetto di precedenti varianti non essenziali, come definito dalla L.R. 15/08, art. 17, con precedenti SCIA del 21/08/12 e del 03/01/13. Con le precedenti varianti, si è provveduto, utilizzando la L.R. 15/08, art. 17, comma 2, a modificare la localizzazione dei tre fabbricati con una sovrapposizione delle differenze della sagoma a terra tra l’edificio autorizzato e quello realizzato superiore al 50% in quanto si asseverava che permanevano invariate la destinazione d’uso, la sagoma, il volume, le superfici e l’altezza della costruzione.
Con l’attuale proposta di variante in corso d’opera, si modificano invece alcune caratteristiche degli edifici precedentemente traslati, sia rispetto al progetto originario che rispetto alle precedenti varianti con modifiche della localizzazione degli edifici.
Nello specifico, la Commissione esaminata la relazione istruttoria redatta dal Responsabile del Procedimento, rileva che:
nel progetto originario i tre fabbricati erano delimitati da terreno alla quota 0,00 (Tavola 1C – planimetria generale) con una rampa di accesso ai garage seminterrati posti alla quota -1,70 comprensivi di uno spazio di manovra di larghezza compresa tra 7,50 e 10,00 metri;
nella prima SCIA a variante si prevedeva esclusivamente la nuova disposizione planimetrica degli edifici, senza indicare alcuna modifica alle quote del terreno circostante e senza individuare le nuove rampe necessarie per accedere ai garage;
con la successiva SCIA a variante si è prevista la realizzazione di ulteriori garage interrati (sempre senza alcuna modifica degli edifici precedentemente traslati) ed appare la realizzazione di un piazzale posto alla quota – 2,95 rispetto alla quota del terreno circostante. Con tale modifica, senza renderlo percepibile negli elaborati grafici allegati, inducendo pertanto in errore il valutatore dell’Ufficio, si è provveduto ad abbassare ulteriormente la quota del frontistante piazzale, inoltre ampliato alle dimensioni 1600,00 mq con larghezza circa 40 ml, portandolo ad una quota di m - 2,95 rispetto al terreno circostante l’edificio. Le sezioni allegate alla SCIA (ancorché non relativa agli edifici residenziali) non facevano percepire la modifica della quota del terreno rispetto alla quota del fronte opposto rispetto agli ingressi dei garage. Era invece percepibile la modifica dell’altezza nella sezione B-B e sezione C-C rispetto ai fronti laterali degli edifici con una diminuzione dell’altezza da m 7,30 a m 6,30 oltre ad una diversa conformazione del tetto nel punto di congiunzione dove tale elemento è inserito con la dizione”edificio in costruzione” e non è descritta nella relazione illustrativa allegata. Il livello del pavimento dei nuovi garage era posto alla medesima quota del pavimento del piano interrato sottostante agli edifici. L’altezza del fronte dell’edificio rispetto al piazzale con scavo artificiale ed ampiezza metri 1.600 circa è di metri 9,20, discostandosi di soli 20 cm dall’altezza rispetto alle rampe di accesso ai garage che nel progetto originario era di metri 9,00.
Nella variante attuale è invece prevista la modifica della sagoma dell’edificio con leggera differenza della forma in pianta e con modifica nelle sezioni, inserimento di balcone perimetrale sull’intera superficie, modifica della forma del tetto, dei prospetti e delle quote rispetto al terreno circostante.
In relazione a tale ultimo punto si rileva:
il rialzamento della quota del pavimento del piano interrato sottostante agli edifici di circa 40 cm rispetto al livello dei garage adiacenti, con la quale, avendo mantenuto inalterata l’altezza interna del piano seminterrato di metri 2,70, ne deriva che è stato ulteriormente abbassato lo scavo del terreno del piazzale o è stato ulteriormente alzato l’edificio residenziale (confronto della sezione C-C della variante del 2013 con la sezione X-X della variante del 2014); In entrambi i casi, si rileva che l’altezza dell’edificio rispetto al piazzale antistante è ulteriormente variata fino a raggiungere la quota di metri 10,40 se il piazzale è posto alla quota del pavimento del piano interrato sottostante l’edificio residenziale e di metri 10,80 nel caso il piazzale di accesso ai garage sia posto al livello dei garage (soluzione ovviamente più logica). A tale altezza, difforme di circa 1,40-1,80 metri dalla quota del progetto originario, occorre detrarre il maggiore spessore dei solai intermedi per cm 15 al piano terra e piano primo, per un totale non computabile in altezza di cm 30. Ne deriva che la differenza di quota misura cm 1,10-1,50 dal progetto originario. Differenza superiore al 10% di cui al punto d) del comma 1 dell’art. 17 della L.R. 15/08.
Rispetto agli altri tre lati, con l’attuale variante, si è modificata la quota dell’edificio rispetto al piano di campagna che nel Permesso di costruire era stabilita in metri 7,30, con la variante di cui alla seconda SCIA si era modificato in metri 6,30 e con il nuovo progetto in variante l’altezza diventa di metri 7,46 (ai quali occorre sottrarre il maggiore spessore dei solai rispetto allo spessore di cm 30, ai sensi del D.Lgs. 115/2008, art. 11 per complessivi cm 30 individuati nell’elaborato grafico) per un totale da computare di cm 7,16. Ne deriva una differenza in aumento di cm 86 rispetto allo stato della precedente variante e di una riduzione di cm 14 rispetto allo stato del progetto originario.
Si rileva inoltre che nella variante attuale, rispetto al progetto autorizzato si verifica l’inserimento di un nuovo livello calpestabile, il piano sottotetto, con altezza interna indicata di m. 1,82 media, con altezza minima di metri 0,94 e altezza massima interna metri 2,70. Tale nuovo piano deriva dall’aver modificato la quota del primo livello residenziale rispetto al terreno adiacente di metri 1,10 circa in riduzione e di aver invece alzato la quota del punto di incontro del fronte dell’edificio con la falda di copertura che nel progetto autorizzato era posto alla medesima quota dell’estradosso del solaio di copertura del piano secondo mentre con il progetto in variante è posto alla quota di metri 0,94 dal pavimento del piano sottotetto.
Con la proposta di variante si indica il nuovo piano sottotetto, dotato di n. 6 lucernari, come piano “praticabile ma non abitabile” e non si indica la scala di accesso che rimarrebbe limitata al piano primo.
Date le informazioni progettuali contenute negli elaborati tecnici che non permettono di definire le quote dell’edificio rispetto alla quota originaria del terreno, non è al momento possibile stabilire la percentuale delle modifiche della sagoma indicata alla lettera e) del comma 1 dell’art. 17 della L.R. 15/08 in quanto, come indicato precedentemente non sono chiarite le difformità della disposizione degli edifici rispetto alla quota naturale del terreno indicata nel precedente permesso di costruire ma sia dal confronto dei prospetti che delle sezioni appare incontrovertibile che siano proposte modifiche di sagoma (di cui al comma 2 dell’art. 17 della suindicata L.R. 15/08), rispetto al progetto originario che rispetto alla variante di cui all’ultima SCIA.
Conseguentemente la Commissione propone ai sensi della L. 241/90, articolo 19, comma 3, il divieto di prosecuzione della SCIA in variante in quanto non sono più rispettate le condizioni indicate al comma 2 dell’art. 17 della L.R. 15/08 che consente la modifica della localizzazione del fabbricato per una sovrapposizione delle differenze della sagoma a terra superiore al 50% per effetto della rotazione e della traslazione solamente in caso che “rimangano invariate le destinazioni d’uso, la sagoma, il volume, le superfici, l’altezza della costruzione..”. Con l’attuale variante presentata ai sensi del DPR 380/01, art. 22, comma 2, si è invece proceduto a modificare rispetto al progetto originario la localizzazione di ciascuno dei tre fabbricati per una percentuale di sovrapposizione delle differenze della sagoma a terra superiore al 50% variando altresì la sagoma degli edifici sia rispetto al progetto originario che rispetto all’ultima SCIA in variante, variando altresì l’altezza della costruzione sia rispetto al progetto originario che rispetto all’ultima SCIA in variante, in contrasto con il disposto del comma 2 dell’articolo 17 della L.R. 15/08 e procedendo così alla presentazione di una variante “essenziale” che necessita della sospensione dei lavori e del rilascio di un titolo abilitativo antecedente alla realizzazione dei lavori. Si dispone pertanto un sopralluogo al cantiere per verificare se i lavori di cui alla SCIA presentata sono stati già iniziati al fine di procedere agli eventuali successivi provvedimenti sanzionatori.
La commissione
Arch. Maurizio Silvetti
Arch. Luciano Vagni
Arch. Emanuele Grillo (Ass.)
Geom. Rodolfo Cateno Colombo (Ass.)
Arch. Francesca Acchioni